Valutazione del rischio:
indicazioni contraddittorie
su compiti e responsabilità
[
a cura
Alfredo Margola, ingegnere chimico, esperto dell’ONU (UNIDO) e consulente industriale
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro]
Non è una novità (il problema era stato ampiamente evidenziato già durante la vigenza del
D.Lgs. n. 626/1994) che la valutazione dei rischi costituisca impegno di enorme
complessità e vastità di compiti, tale da rendere, di fatto, sempre praticamente
incomplete, migliorabili e non esaustive le analisi effettuate e i documenti redatti al riguardo.
A fronte di un impegno così massiccio legato alla valutazione dei rischi, il legislatore si era
espresso, nella vecchia norma ora superata, in termini di disarmante assolutismo e genericità,
poiché chiedeva venissero valutati tutti i rischi, senza neanche sforzarsi di segnalare la lista dei
fattori di rischio da considerare obbligatoriamente e senza fornire i criteri per effettuare una
corretta valutazione.
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Dal 231 al TU sicurezza,
i modelli di organizzazione
per la “non responsabilità”
[di Walter Saresella, Consigliere presso la Corte di Appello di Milano]
La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha evidenziato la presenza di un legislatore attento e
consapevole delle dinamiche aziendali in relazione alla gestione dell’infortunio sul lavoro e
della malattia professionale. Infatti, la normativa contiene una delega al Governo ad adottare
uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individuando le criticità del modello normativo
previgente suggerite dall’esperienza, dalla riflessione e dall’osservazione delle dinamiche che
caratterizzano un’esperienza protrattasi per ben oltre un decennio. Particolare rilevanza ha sempre
avuto l’individuazione pratica dei ruoli e delle responsabilità delle figure interessate alla gestione e
all’attuazione della prevenzione sul lavoro, presentando non poche criticità.
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