Trasferimento di azienda:
le responsabilità pendenti
per rifiuti e bonifiche
[
a cura
Pasquale Fimiani, Giudice presso la Corte di Cassazione]
Il trasferimento di un’azienda con problemi ambientali irrisolti comporta la necessità di
individuare i confini tra la responsabilità dei soggetti interessati, sia sotto il versante
sanzionatorio (che di regola non coinvolge l’acquirente) sia per quanto attiene agli obblighi di
eliminazione della situazione di inquinamento (rimozione di rifiuti o bonifica del sito contaminato,
che, invece, possono interessare, per il carattere pubblicistico, anche chi subentra nella titolarità
dell’azienda). Eventuali clausole di esonero da responsabilità non assumono rilevanza nei confronti
della PA, mentre nei rapporti interni tra le parti possono incidere sul riparto delle spese occorrenti
per eliminare le cosiddette “passività ambientali”; in mancanza di queste clausole si applicano le
norme a tutela dell’acquirente nel contratto di compravendita.
Il D.Lgs n. 152
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La gestione degli appalti:
una soluzione documentale
per una concreta cooperazione
[di Andrea Gulinelli, consulente di impianti elettrici]
Le modifiche introdotte dalla legge n. 123/2007 all’impianto dell’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994,
hanno introdotto ulteriori adempimenti alle imprese che assegnano appalti interni, in linea
con gli orientamenti comunitari che esigono un ruolo sempre più incisivo da parte del
committente nella gestione della sicurezza negli appalti. Non è trascurabile il fatto che la quasi
totalità delle imprese ricorre a prestazioni di terzi per la manutenzione dei presidi antincendio,
degli impianti elettrici, della centrale termica ecc., che ricadono nel campo di applicazione dell’art.
7. Si propone, quindi, una soluzione documentale snella e, al contempo, non meramente
cartacea, la quale può favorire una concreta cooperazione tra il committente e l’appaltatore che,
infine, costituisce l’obiettivo principale della norma.
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